associazione peter pan

Statuto dell'ASSOCIAZIONE PETER PAN – ONLUS


Art. 1

È costituita un'Associazione di volontariato ai sensi della Legge 266/91, senza fini di lucro, denominata Peter Pan – Onlus. Attualmente l'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Roma.

Potranno essere istituiti uffici operativi in altre città con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.


Art. 2

SCOPI E STRUMENTI

L'Associazione si pone come scopo la realizzazione di interventi di sostegno in favore dei bambini affetti da neoplasia e delle relative famiglie.
In particolare si propone di supportare le famiglie non residenti nel luogo di cura creando per esse strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante il periodo di terapia.

Si propone di tutelare i diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie facendosi carico di rappresentarle presso le competenti autorità.

Si propone inoltre di promuovere i rapporti di collaborazione con gli altri centri di oncologia pediatrica nazionali ed esteri e di creare gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di appartenenza, stimolare e promuovere i rapporti tra il personale medico, infermieristico e le famiglie stesse.

Si propone inoltre di favorire la ricerca in campo oncologico pediatrico e provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fondi, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociale; promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore; curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, concernenti le attività sociali.

Si propone inoltre di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione potrà, in proprio o attraverso una eventuale fondazione e/o altre organizzazioni parallele appositamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obbiettivi sociali.

L'Associazione svolgerà la sua attività sia mediante strutture proprie che nell'ambito degli ospedali o di altre strutture pubbliche, con queste convenzionate o private.

L'Associazione assicurerà i soci volontari che agiranno per suo conto contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.


Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


Art. 4

ASSOCIATI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a. Soci fondatori

b. Soci sostenitori

c. Soci ordinari

d. Soci volontari


a. Soci fondatori sono coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione e che versino la quota associativa annuale non inferiore a quella fissata dall'Assemblea.

b. Sono soci sostenitori quelle persone fisiche o giuridiche che, presentate da due soci, versino una quota associativa annuale non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria e che esprimano esplicitamente la volontà di essere soci a mezzo domanda scritta da presentare al consiglio direttivo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo

c. Sono soci ordinari quelle persone fisiche o giuridiche che, presentate da due soci, versino una quota associativa annuale non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria e che esprimano esplicitamente la volontà di essere soci a mezzo domanda scritta da presentare al Consiglio Direttivo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

d. Sono soci volontari quelle persone fisiche che versino una quota associativa annuale non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria, che partecipino al corso di formazione per Aspiranti Volontari con esito positivo e che prestino la loro opera gratuitamente. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti.

I soci che abbiano receduto o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno nessun diritto su patrimonio dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 24 c.c..

La quota associativa per i soci sostenitori, ordinari e volontari viene fissata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Si decade dall'appartenenza all'Associazione:

1) per dimissioni inviate per iscritto al Presidente;

2) per mancata corresponsione della quota sociale annuale entro il termine stabilito;

3) per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'Associazione; in tal caso la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato in proposito l'interessato.


Art. 5

MEMBRI ONORARI

Sono membri onorari di Peter Pan coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione. La loro ammissione viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.


Art. 6

VOLONTARI

Nell'ambito della volontà di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà, Peter Pan riconosce particolare attenzione ai propri volontari che costituiscono la vera ricchezza dell'Associazione.

A loro è dedicato uno specifico percorso di formazione obbligatorio che:

- dà la qualifica di socio volontario;
- mira ad introdurre al mondo del volontariato e nello specifico del servizio all'interno delle strutture dell'Associazione;
- tende a far acquisire specifiche competenze.

Il percorso ha carattere di formazione permanente.


Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci

2) il Consiglio Direttivo

3) il Presidente

4) il Segretario Amministrativo

5) l'Organo di Vigilanza

6) il Comitato Etico

Art. 8

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori e volontari in regola con il pagamento delle quote associative.
È ammessa la delega scritta ad altro socio, il quale però non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale e ogni volta che sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.
La convocazione deve avvenire tramite comunicazione scritta e/o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione stessa agli aventi diritto e/o mediante affissione della convocazione stessa presso la sede sociale.

Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la metà degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea stabilisce la quota annuale per ogni categoria di soci ed elegge il Presidente dell'Associazione, il Presidente onorario, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Vigilanza e i membri elettivi del Comitato Etico.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla destinazione delle risorse economiche dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per modificare lo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti di persona o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano l'azione di responsabilità verso gli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta da Presidente o dal Vice Presidente. Per ogni riunione va redatto un verbale su un apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario Amministrativo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli intervenuti di persona o per delega.

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da Consiglieri in numero variabile tra 4 a 8 eletti tra i soci volontari che abbiano superato il corso di formazione per almeno due anni o tra soci volontari attivi nell'Associazione da almeno tre anni.

Il Presidente dell'Associazione è eletto per acclamazione o in presenza di più candidati a maggioranza con voto palese.

Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione, successivamente, dall'Assemblea con scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere preferenze fino ad un massimo di due terzi del numero dei consiglieri da eleggere.
Una volta eletti i membri del Consiglio Direttivo, questi eleggono al loro interno, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e distribuiscono tra tutti i consiglieri le deleghe necessarie al regolare svolgimento della vita associativa.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissione di un consigliere questo sarà sostituito nella sua delega dal primo dei non eletti nella precedente Assemblea. Qualora non vi siano altri non eletti, sarà sostituito ad interim dal presidente fino alla prima Assemblea utile in cui sarà eletto il sostituto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Nell'ambito del consiglio direttivo può essere nominato un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da alcuni consiglieri decisi nell'ambito del direttivo stesso, con potere deliberante sulle urgenze fatta salva la ratifica al primo Consiglio Direttivo utile.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la candidatura di un Presidente onorario, notoriamente e particolarmente meritevole, senza incarichi di gestione, da eleggere, per acclamazione.

Il Presidente Onorario, qualora eletto, assume il compito di custode dello Statuto, della filosofia e dello spirito dell'Associazione e ne è il garante nei confronti del Consiglio Direttivo e di fronte a tutti i soci. Affianca il Presidente dell'Associazione nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione nei consessi esteri e a livello nazionale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, in sede di predisposizione del bilancio, deve essere presente l'Organo di Vigilanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da Vice Presidente, o in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per 5 (cinque) volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della sessione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo deve:

a. ideare i programmi di attività dell'Associazione e attuare quelli approvati dall'Assemblea;

b. adoperarsi per reperire le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli scopi sociali;

c. deliberare sulle richieste di ammissione a socio;

d. deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea e sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più associati;

e. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo con le relative note, ed esprimere parere sulla proposta di modifica dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

f. vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile, finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Associazione;

g. stabilire e mantenere contatti con Enti Pubblici e privati, Società nazionali ed estere, tutte le volte che ciò si renda necessario per perseguire gli scopi dell'Associazione;

h. istituire, organizzare, coordinare i diversi comitati e gruppi di lavoro in cui si articola l'Associazione, quindi, ai fini di un migliore svolgimento dell'atività può nominare tutte le cariche che ritenga necessarie, determinandone funzioni e poteri.

Art. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto per acclamazione dall'Assemblea dei Soci e in presenza di più candidati a maggioranza dei voti con voto palese . Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto per non più di nove anni .

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative. Stipula una polizza assicurativa, anche numerica o collettiva, contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività prestata dagli aderenti dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo stesso e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 11

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo assolvendo le funzioni di segretario dello stesso; coordina le attività dell'Associazione provvedendo all'esecuzione delle delibere, su istruzioni del Presidente. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro soci. Cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione; fornisce i dati gestionali per la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, cura l'ordinata tenuta dei registri contabili.

Art. 12

L'ORGANO DI VIGILANZA

La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di Vigilanza composto da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori di cui al D. lgs. 88/92.
Egli è eletto dall'Assemblea unitamente ad un membro supplente, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

L'Organo di Vigilanza dovrà:

a. accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa;

b. redigere la propria relazione sul bilancio consuntivo;

c. vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto.

A tale scopo il revisore effettuerà periodiche visite delle quali redigerà apposito verbale che porterà a conoscenza del Consiglio Direttivo.
L'incarico di revisore viene prestato a titolo gratuito.


Art. 13

COMITATO ETICO

Il Comitato Etico viene istituito dall'Assemblea al fine di:

- salvaguardare la missione storica dell'Associazione Peter Pan come specificata nell'articolo 2 del presente Statuto;
- verificare che questa venga raggiunta attraverso azioni etiche congrue con la missione, l'immagine e le modalità operative dell'Associazione consolidate nel tempo;
- il Comitato Etico è composto dai membri di diritto, che ne facciano richiesta in qualsiasi sede assembleare e da quattro membri eletti dall'Assemblea con scrutinio segreto.

I componenti del Comitato Etico non possono essere Consiglieri in carica dell'Associazione.
Il Comitato Etico, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Membri di diritto che ne facciano richiesta, sono:

- il Presidente Onorario;
- i soci fondatori ancora volontari attivi dell'Associazione;
- coloro che sono stati Presidenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- i Consiglieri che hanno svolto almeno tre mandati, anche non consecutivi, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Membri eletti sono:

- i genitori dei bambini oncoematologici che hanno condiviso l'esperienza di volontariato in Peter Pan per almeno due anni;
- i volontari dell'Associazione con almeno dieci anni di servizio attivo continuativo in Peter Pan e che abbiano fatto parte di almeno un Consiglio Direttivo.

Ogni cinque anni l'Assemblea rielegge i membri elettivi del Comitato Etico. Ogni socio può esprimere al massimo due preferenze. Nella stessa sede, l'Assemblea prende atto di eventuali dimissioni dei membri di diritto.
I componenti del Comitato Etico, eleggono al proprio interno un Presidente ed un Segretario.Il Comitato Etico ha il compito:

- di valutare la congruità del: Piano Strategico delle Attività, del Piano Formativo dei Volontari e del Bilancio di Missione;
- di esprimere parere preventivo, su richiesta di uno o più consiglieri, su specifiche iniziative;
- di giudicare con parere vincolante, su richiesta di uno o più consiglieri, la legittimità delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo valutandone la congruità con la missione, l'immagine e le modalità operative dell'Associazione;
- di convocare una assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi: paralisi dello stesso che ne impedisse la gestione ordinaria; comportamento contrario alle norme statutarie. Ciò avverrà solo dopo due richiami inascoltati e dopo un confronto diretto con il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Etico si riunisce almeno quattro volte l'anno, di cui almeno due con il Consiglio Direttivo, al fine di valutare la programmazione e il consuntivo annuale delle attività.

Art. 14

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non possono essere retribuite, tuttavia può essere corrisposto un rimborso spese a tutte le persone che collaborano al regolare svolgimento delle funzioni statutarie.

I soci volontari, fatto salvo il rimborso spese, prestano la loro opera gratuitamente e le prestazioni saranno gratuite anche per i fruitori di tale servizio.

Tutti i soci che operano nell'Associazione prestano gratuitamente la propria opera con quelle mansioni che sono loro affidate dal Consiglio Direttivo, senza nulla richiedere o pretendere quale corrispettivo di tali prestazioni, paghi della condivisione degli ideali dell'Associazione e del perseguimento dei suoi scopi.

L'Associazione può assumere alcuni lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta per i fini di volontariato che l'Associazione persegue.


Art. 15

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dal fondo patrimoniale appositamente costituito con delibera dell'Assemblea;

b. dai beni mobili e immobili dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;

c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di bilancio.

In nessun caso i beni costituenti il patrimonio dell'Associazione potranno essere distribuiti ai soci in quanto destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 16

RISORSE

Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

- dalle quote associative;
- dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei soci o per liberalità di terzi;
- dai proventi di attività promozionali;
- dai proventi derivanti da ricerche e studi o dalla edizione di documenti e riviste realizzati dall'Associazione;
- dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie e/o connesse a quelle istituzionali.

Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi e le spese di gestione, saranno destinate al raggiungimento dei fini istituzionali, con espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.


Art. 17

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo e corredato dalla propria relazione e da quella dell'Organo di Vigilanza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o nel più ampio termine di 6 (sei) mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio consuntivo di esercizio dovrà comprendere stato patrimoniale, rendiconto a proventi ed oneri e nota integrativa e sarà redatto secondo principi di competenza, prudenza e trasparenza, ponendo a confronto i dati con le risultanze dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui non si sia svolta un'assemblea dedicata alla discussione e approvazione dei programmi e del bilancio preventivo annuale, questi dovranno essere approvati nella stessa assemblea di chiusura dell'esercizio sociale.


Art. 18


DISPOSIZIONI FINALI

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e esaurita la fase di liquidazione delibera la devoluzione del patrimonio netto residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o ai fini di pubblica utilità.

Nel silenzio del presente statuto si fa riferimento a tutte le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute, alle leggi speciali ed alla normativa fiscale inerente gli enti non commerciali e le onlus.